Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. (Codice della Strada, art. 3 D.Lgs 285/1992)
Le fasce di rispetto stradale, normate dal Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992) e dal suo Regolamento attuativo (DPR n. 495/1992), hanno lo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, e di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni.
All’interno delle fasce di rispetto vige il vincolo di inedificabilità.
Le dimensioni delle fasce di rispetto sono inderogabili, così come ribadito dalla circolare ANAS n° 109707/2010 del 29 luglio 2010 (click per visualizzare il documento).
Poiché le fasce di rispetto costituiscono vincolo di tipo urbanistico, è compito dell’Amministrazione Comunale calcolarle e identificarle negli strumenti urbanistici e non rilasciare autorizzazioni a costruire relativamente ad interventi all’interno delle fasce medesime.
Le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono pari a:
60,00 m fuori dai centri abitati
30,00 m fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi
5,00 m fuori dai centri abitati, limitatamente alla costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade
30,00 m all’interno dei centri abitati
3,00 m all’interno dei centri abitati, limitatamente alla costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade
Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. (Codice della Strada, art.3). La delimitazione del centro abitato viene definito da ogni Comune, mediante propria Delibera.
Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. (Codice della Strada, art.3). Tale confine coincide prevalentemente con la linea delle recinzioni esistenti e anche con il limite di superfici di proprietà autostradale (così come da planimetrie allegate).
Il Concessionario Autostradale ha compiti di vigilanza affinché detto vincolo venga rispettato e, in caso di abuso, segnalerà tempestivamente al Comune gli abusi commessi, per l’intervento di competenza.
Per questo motivo nel novembre 2018 a tutti i Comuni interessati dal tracciato, sono state inviate le planimetrie dell’autostrada A58 (vedi colonna laterale), in cui vengono indicati sia la recinzione autostradale (rappresentata nelle allegate planimetrie con tematismo di colore verde) sia i limiti di proprietà sopra indicati (rappresentati nelle allegate planimetrie con tematismo di colore rosso e definiti: “…non demarcati con recinzione oppure individuati da altri elementi: come ad esempio muri, barriere fonoassorbenti, ecc)”, che ogni Amministrazione comunale deve tenere in considerazione nell’ambito delle procedure di competenza, sopra citate, e conseguentemente nell’individuazione delle fasce di rispetto dell’A58.
Per quanto riguarda, invece, le viabilità di adduzione ai caselli dell’Autostrada A58, sarà necessario attenersi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione a strade di tipo B (per SP 103 “Cassanese”, in capo a Città Metropolitana di Milano) e di tipo C (per i collegamenti ai caselli di Gessate e Paullo, in capo al Concessionario Tangenziale Esterna S.p.A, al casello di Pessano con Bornago, in capo a Provincia di Monza/Città Metropolitana di Milano, e al casello di Vizzolo Predabissi, in capo a Città Metropolitana di Milano/Provincia di Lodi).
È da porre in evidenza, inoltre, la Direttiva emessa da parte della Società Concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL (prot. n. CAL-260717-00005), consultabile cliccando qui, relativa alla presentazione di domande per interventi in fascia di rispetto “non costituenti edificazione”.
Tale Direttiva riguarda la procedura da adottare nei casi di presentazione di istanze nei confronti dello scrivente Concessionario, da parte di privati per il tramite del Comune competente, per la realizzazione di opere “non costituenti edificazione” all’interno delle fasce di rispetto autostradale.
A tal proposito è possibile consultare le circolari ANAS n°109707/2010, n°86754/2011 e n°82481/2011 (click per visualizzare i documenti).
Preme ricordare, infine, che per le aree di mitigazione-compensazione ambientale, realizzata nell’ambito del Progetto della TEEM, attualmente in carico alla scrivente Concessionaria o agli Enti locali, anche se localizzate oltre la recinzione, è obbligo di Tangenziale Esterna S.p.A. e degli Enti stessi provvedere alla loro custodia e salvaguardia.
Pertanto, anche sulla quota parte di tali superfici che dovessero risultare al di fuori delle fasce di rispetto autostradali, vige il vincolo di salvaguardia sopra indicato, al fine di evitare che le stesse vengano compromesse e/o anche solo ridimensionate.
Consulta le planimetrie relative al Comune di tuo interesse:
Bellinzago Lombardo
Tavola 1 – Tavola 2
Tavola 11 – Tavola 12
Cambiago
Tavola 2 – Tavola 5
Tavola 6 – Tavola 8
Caponago
Tavola 2 – Tavola 5
Tavola 7
Casalmaiocco
Tavola 6 – Tavola 7
Tavola 8
Cerro al Lambro
Tavola 11 – Tavola 12
Comazzo
Tavola 11 – Tavola 12
Tavola 13 – Tavola 14
Tavola 15 – Tavola 16
Dresano
Tavola 3 – Tavola 4
Tavola 5 – Tavola 6
Tavola 7
Gessate
Tavola 8 – Tavola 9
Tavola 10 – Tavola 11
Tavola 12
Gorgonzola
Tavola 9 – Tavola 10
Tavola 11 – Tavola 12
Liscate
Tavola 9 – Tavola 10
Tavola 11 – Tavola 12
Tavola 13
Melegnano
Tavola 11
Melzo
Tavola 4 – Tavola 4 BIS
Tavola 5 – Tavola 6
Tavola 7 – Tavola 8
Tavola 9
Merlino
Tavola 15 – Tavola 16
Tavola 17 – Tavola 18
Mulazzano
Tavola 1 – Tavola 2
Tavola 3 – Tavola 4
Tavola 5
Paullo
Tavola 1 – Tavola 17
Tavola 18 – Tavola 19
Tavola 20 – Tavola 21
Tavola 22
Pessano con Bornago
Tavola 6 – Tavola 7
Tavola 8 – Tavola 9
Pozzuolo Martesana
Tavola 2 – Tavola 3
Tavola 4 – Tavola 4 BIS
Tavola 5 – Tavola 6
Tribiano
Tavola 1 – Tavola 2
Tavola 3
Truccazzano
Tavola 9 – Tavola 10
Tavola 11
Vizzolo Predabissi
Tavola 8 – Tavola 9
Tavola 10 – Tavola 11
Tavola 13
Zelo Buon Persico
Tavola 18 – Tavola 19
Tavola 20 – Tavola 21